(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 5 del 1 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1998, n.
                                  3
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1998,  n.  3  "Proroga
dei  regime  di  salvaguardia dei parchi regionali" e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 3 (Proroga del regime di salvaguardia per il  parco  agricolo
Sud Milano). - 1. Per il parco agricolo Sud Milano si applicano, fino
al  31  luglio  1999,  le  misure di salvaguardia di cui all'art.  20
della legge regionale n. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del parco
regionale di cintura metropolitana "''Parco Agricolo Sud Milano''"  e
relativi allegati.
  2. Sino al 31 luglio 1999 le misure di salvaguardia di cui al comma
1 si applicano, in materia di insediamenti extra agricoli; anche alle
previsioni    contenute   negli   strumenti   urbanistici   approvati
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
24/1990,  "Istituzione  del  Parco regionale di cintura metropolitana
"''Parco  Agricolo  Sud  Milano''",  riguardanti  aree  comprese  nel
perimetro   del  parco  agricolo  Sud  Milano  come  approvato  dalla
provincia di Milano con deliberazione n. 20354 del 20 ottobre 1993".