(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 1 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 1. L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 "Proroga dei regime di salvaguardia dei parchi regionali" e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Proroga del regime di salvaguardia per il parco agricolo Sud Milano). - 1. Per il parco agricolo Sud Milano si applicano, fino al 31 luglio 1999, le misure di salvaguardia di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "''Parco Agricolo Sud Milano''" e relativi allegati. 2. Sino al 31 luglio 1999 le misure di salvaguardia di cui al comma 1 si applicano, in materia di insediamenti extra agricoli; anche alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 24/1990, "Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana "''Parco Agricolo Sud Milano''", riguardanti aree comprese nel perimetro del parco agricolo Sud Milano come approvato dalla provincia di Milano con deliberazione n. 20354 del 20 ottobre 1993".