(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 2 febbraio 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto l'art. 59, comma 7,  della  legge  provinciale  11  settembre
1998,  n.  10  (Misure  collegate con l'assestamento del bilancio per
l'anno 1998);
  Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  13125  del  20
novembre  1998,  avente ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione
del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e  altre
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
  Visto  il proprio D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., avente
ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in  materia
di  tutela  dell'ambiente  dagli inquinamenti", registrato alla Corte
dei conti in data 11 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 25;
  Considerato che si rende necessario apportare  correzioni  all'art.
2  del  predetto D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., in quanto
per mero errore materiale di trascrizione e' stato redatto  un  testo
non  comspondente  a  quello approvato con deliberazione della giunta
provinciale n. 13125 del 20 novembre 1998;
 
                              Decreta:
 
di approvare le seguenti  modificazioni  al  testo  dell'art.  2  del
D.P.G.P.  26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.:
   al  secondo  periodo  del  comma  1,  le  parole  "potranno essere
adeguate" sono sostituite con le seguenti parole: "sono adeguate";
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' che  -  in
base alle leggi statali e provinciali vigenti anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore,  rispettivamente, del decreto legislativo n.
22/1997 e  della  legge  provinciale  11  settembre  1998,  n.  10  -
risultano  escluse  dal  regime  dei  rifiuti devono conformarsi alle
disposizioni del testo unico,  come  modificato  dalla  citata  legge
provinciale  n.   10 del 1998, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore   nel   quindicesimo   giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999
Registro n. 1, foglio n. 1
                              ANDREOTTI
  NB:  Il  testo  del  regolamento  di  seguito  riportato  e' quello
coordinato  risultante  dal  decreto  del  presidente  della   giunta
provinciale  26  novembre  1998  n.  38-110/leg.  come modificato dal
decreto del presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1998,  n.
43-115/Leg., di cui sopra.
 
NORME REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE DEL CAPO XV DELLA LEGGE PROVINCLALE
   11 SETTEMBRE 1998, N. 10 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
   DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI.
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  I  capi  II  e  III  del  presente  regolamento stabiliscono le
direttive e le prescrizioni,  anche  temporali,  dirette  a  regolare
l'ordinato passaggio dal regime normativo, in materia di gestione dei
rifiuti  e  di inquinamento acustico, vigente alla data di entrata in
vigore della legge provinciale  11  settembre  1998,  n.  10  (Misure
collegate  con  l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) al nuovo
regime normativo risultante dalle modificazioni e  dalle  abrogazioni
introdotte,  nelle  medesime  materie, dal capo XV della citata legge
provinciale n. 10 del 1998.
  2. Al capo IV  del  presente  regolamento  sono  inoltre  stabilite
disposizioni  transitorie per l'attuazione della disciplina afferente
il riesame delle autorizzazioni allo scarico di cui  all'art.  23-bis
del  testo  unico  delle  leggi  provinciali  in  materia  di  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P.  26  gennaio
1987,   n.  1-41/Leg.,  come  introdotto  dall'art.  30  della  legge
provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e successivamente modificato dall'art.
41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
  3. Il testo unico delle leggi  provinciali  in  materia  di  tutela
dell'ambiente  dagli inquinamenti - approvato con D.P.G.P. 26 gennaio
1987, n. 1-41/Leg., come da ultimo modificato dalla legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10 - viene di seguito denominato "testo unico".
  4. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione  delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE   sugli   imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio),  e
successive modifiche e  integrazioni,  viene  di  seguito  denominato
"decreto legislativo n. 22/1997".