(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 2 febbraio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 59, comma 7, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998); Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 13125 del 20 novembre 1998, avente ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"; Visto il proprio D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., avente ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 25; Considerato che si rende necessario apportare correzioni all'art. 2 del predetto D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., in quanto per mero errore materiale di trascrizione e' stato redatto un testo non comspondente a quello approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 13125 del 20 novembre 1998; Decreta: di approvare le seguenti modificazioni al testo dell'art. 2 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.: al secondo periodo del comma 1, le parole "potranno essere adeguate" sono sostituite con le seguenti parole: "sono adeguate"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' che - in base alle leggi statali e provinciali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore, rispettivamente, del decreto legislativo n. 22/1997 e della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - risultano escluse dal regime dei rifiuti devono conformarsi alle disposizioni del testo unico, come modificato dalla citata legge provinciale n. 10 del 1998, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999 Registro n. 1, foglio n. 1 ANDREOTTI NB: Il testo del regolamento di seguito riportato e' quello coordinato risultante dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 38-110/leg. come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg., di cui sopra. NORME REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE DEL CAPO XV DELLA LEGGE PROVINCLALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI. Art. 1. O g g e t t o 1. I capi II e III del presente regolamento stabiliscono le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo, in materia di gestione dei rifiuti e di inquinamento acustico, vigente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) al nuovo regime normativo risultante dalle modificazioni e dalle abrogazioni introdotte, nelle medesime materie, dal capo XV della citata legge provinciale n. 10 del 1998. 2. Al capo IV del presente regolamento sono inoltre stabilite disposizioni transitorie per l'attuazione della disciplina afferente il riesame delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 23-bis del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., come introdotto dall'art. 30 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. 3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., come da ultimo modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - viene di seguito denominato "testo unico". 4. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modifiche e integrazioni, viene di seguito denominato "decreto legislativo n. 22/1997".