(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3
                        del 10 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Differimento di termine
 
  1. Il termine di validita' delle  autorizzazioni  all'esercizio  di
cava  rilasciate  o modificate entro il 1985 e' fissato al 31 ottobre
1999.
  2. Tale termine trova applicazione nei confronti dei titolari delle
autorizzazioni di cui al comma 1 che presentino  istanza  di  rinnovo
entro il 27 gennaio 1999.
  3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da perizia asseverata
a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta ottemperanza agli
obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo.
  4.  La  mancata  presentazione  dell'istanza di rinnovo entro il 27
gennaio    1999    comporta    la    cessazione    della    validita'
dell'autorizzazione  fino  all'approvazione  del  nuovo  programma di
coltivazione.