(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 10 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Differimento di termine 1. Il termine di validita' delle autorizzazioni all'esercizio di cava rilasciate o modificate entro il 1985 e' fissato al 31 ottobre 1999. 2. Tale termine trova applicazione nei confronti dei titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 che presentino istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999. 3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo. 4. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999 comporta la cessazione della validita' dell'autorizzazione fino all'approvazione del nuovo programma di coltivazione.