(Pubblicata nel 3 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga dei termini 1. In relazione al permanere delle gravi esigenze residenziali nelle zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto dall'art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28, concernente la disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che stabilisce la possibilita' di riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, successivamente prorogato con le leggi regionali 28 settembre 1992, n. 37, 30 gennaio 1995, n. 7 e 17 febbraio 1997, n. 4, e' ulteriormente prorogato, per le famiglie gia' collocate nella graduatoria definitiva, al 31 dicembre 2000, con esclusione delle famiglie nei confronti delle quali e' stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosita'.