(Pubblicata nel 3 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
 
  1. In relazione al  permanere  delle  gravi  esigenze  residenziali
nelle  zone  ad  alta  tensione  abitativa,  il  termine di due anni,
introdotto dall'art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990,  n.  28,
concernente la disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, che stabilisce la possibilita' di riservare il
30%  degli  alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto,
successivamente prorogato con le leggi regionali 28  settembre  1992,
n.  37,  30  gennaio  1995,  n.  7  e  17  febbraio  1997,  n.  4, e'
ulteriormente  prorogato,  per  le  famiglie  gia'  collocate   nella
graduatoria  definitiva,  al  31  dicembre 2000, con esclusione delle
famiglie nei confronti delle quali e' stata dichiarata  la  decadenza
dall'assegnazione  di  alloggi  di edilizia residenziale pubblica per
carenza di requisiti o per morosita'.