(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia garantisce il diritto alla liberta' di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dall'art. 3 del proprio statuto. 2. La Regione Lombardia, a tal fine, riconosce la funzione sociale delle scuole materne di cui all'art. 2, promuovendone lo sviluppo e sostenendone l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario teso a conseguire la parita' di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali funzionanti nel territorio. 3. Tale intervento finanziario e' distinto ed integrativo rispetto a quello comunale, a quello per il diritto allo studio e a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, cosi' da integrare fino alla copertura del costo medio complessivo pro-sezione delle corrispondenti scuole statali presenti in Lombardia.