(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione Lombardia garantisce  il  diritto  alla  liberta'  di
educazione  nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34
della Costituzione e dall'art. 3 del proprio statuto.
  2. La Regione Lombardia, a tal fine, riconosce la funzione  sociale
delle  scuole  materne di cui all'art. 2, promuovendone lo sviluppo e
sostenendone l'attivita' mediante un proprio  intervento  finanziario
teso  a  conseguire  la  parita'  di  trattamento  degli utenti delle
diverse scuole statali e non statali funzionanti nel territorio.
  3. Tale intervento finanziario e' distinto ed integrativo  rispetto
a  quello comunale, a quello per il diritto allo studio e a qualsiasi
altra contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o  da
convenzione,  cosi'  da integrare fino alla copertura del costo medio
complessivo pro-sezione delle corrispondenti scuole statali  presenti
in Lombardia.