(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10
                        del 27 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'emissione in  atmosfera  di  sostanze  odorifere  con  livello
olfattivo molto basso ( 1 ppm) dovra' osservare i seguenti limiti:
A) Emissioni puntuali.
  1) sostanze con livello olfattivo <=  0,001 ppm  VLE <=  5 ppm.
  2) sostanze con livello olfattivo <=  0,010 ppm  VLE <=  20 ppm.
  Qualora   alcune  di  dette  sostanze  odorifere  fossero  comprese
nell'allegato I del decreto  ministeriale  del  12  luglio  1990  con
valori  limiti  di  emissione  piu'  bassi, occorre adottare i limiti
inferiori.
  Il  dimensionamento  del camino (altezza e sezione di sblocco) deve
essere  determinato   tenendo   conto   della   peggiore   situazione
metereologica  verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che
la  concentrazione  massima  al  suolo  degli  inquinanti  abbia  una
diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al
camino stesso.
  Qualora  l'emissione  contenga  due  o  piu'  sostanze  ciascuna in
concentrazione inferiore alla  corrispondente  concentrazione  limite
(CL)  o  valore  guida  (VG),  si  dovra' calcolare la sommatoria dei
rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva  CL  o  VG  per
verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1.
  Comunque,  in  caso  di  emissioni  in  atmosfera che diano luogo a
percezione  di  odori  molesti,  l'azienda  e'  tenuta  a   ricercare
tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione.
  L'azienda   e'   tenuta  a  comunicare  alla  Regione,  anche  dopo
l'ottenimento di autorizzazione,  la  quantita'  e  la  qualita'  dei
costituenti l'emissione stessa.  B) Emissioni diffuse.
  Per  le  attivita'  lavorative  poste  a  meno di duemila metri dal
perimetro  urbano,  con  esclusione  di  quelle   ubicate   in   zone
industriali,  dovra'  essere vietata l'emissione diretta in atmosfera
di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo ( leq
 0,010 ppm)  derivanti  da  vasche,  serbatoi  aperti,  stoccaggi  in
cumuli, ecc.
  I  valori  di  TOC  (Threshold  Odor Concentration) per le sostanze
potranno essere desunti  dai  dati  di  letteratura  scientificamente
riconosciuti  cosi' come determinati con apposita deliberazione della
giunta regionale, su  conforme  parere  del  Comitato  regionale  per
l'inquinamento  atmosferico  per  la Puglia (CRIAP) di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31.