(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16
                        del 17 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 30  gennaio  1998,
n. 3, e' cosi' modificato:
   dopo  le parole "pubblici servizi", si sopprimono le parole sino a
"degli  strumenti  stessi"  e  si  aggiunge:  "la  deliberazione  del
consiglio  comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione
di variante agli strumenti urbanistici. La delibera  di  adozione  e'
pubblicata  il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso
la  segreteria  comunale.  Dell'avvenuto  deposito  e'  data  notizia
mediante  manifesti  affissi  nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio
del  comune.  Nei  successivi  dieci  giorni  si  possono  presentare
osservazioni.  Scaduti  i  termini  predetti,  il  Consiglio comunale
approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle
osservazioni presentate".
  2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3  del  1998  e'
cosi' modificato:
  "2.  Le  deliberazioni  di  cui al comma 1, non sono soggette ne' a
controllo ne' ad autorizzazione e approvazione regionale".