(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 17 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3, e' cosi' modificato: dopo le parole "pubblici servizi", si sopprimono le parole sino a "degli strumenti stessi" e si aggiunge: "la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione e' pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate". 2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998 e' cosi' modificato: "2. Le deliberazioni di cui al comma 1, non sono soggette ne' a controllo ne' ad autorizzazione e approvazione regionale".