(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 26 gennaio 1999)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  4807  del  19
ottobre 1998;
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito
elencati   sono   autorizzati  con  la  procedura  di  autorizzazione
semplificata di cui all'art. 8, comma 1-bis della  legge  provinciale
25  luglio  1970,  n.  16,  direttamente dal sindaco territorialmente
competente anche ai sensi dell'art.  6  della  legge  provinciale  21
ottobre 1996, n. 21:
   a) la costruzione di strade di lunghezza fino a 500 m, qualora non
vengano  sigillate,  o la loro larghezza complessiva non superi i 2,5
m, o non si renda necessaria la realizzazione di muri o  ponti  o  la
pendenza  del  terreno  non  superi  il  60%;  per  la costruzione di
allacciamenti di malghe e bosco deve essere richiesto un  parere  non
vincolante da parte dell'autorita' forestale;
   b)  movimenti  di terra per la posa in opera di condutture d'acqua
per scopo potabile o di irrigazione o per l'allacciamento  alla  rete
fognaria  centralizzata  pubblica con condotte di diametro fino a 200
mm, qualora il richiedente possieda la concessione per la derivazione
d'acqua;
   c)  movimenti  di  terra  per  l'interramento  di  tubazioni   per
infrastrutture di diametro fino a 200 mm;
   d)  deposito di materiale di scavo fino a 500 m3 su una superficie
massima fino a 1.000 m2, qualora esso non comporti  un  cambio  della
destinazione d'uso del terreno;
   e) estrazione di materiale fino a 200 m3 su una superficie massima
fino a 500 m2, qualora essa non comporti un cambio della destinazione
d'uso del terreno;
   f) spianamenti di aree agricole coltivate a quote inferiori a 1600
m   sul   livello   del   mare,   qualora   la   superficie  non  sia
complessivamente superiore a 2.500 m2 o la  pendenza  media  non  sia
superiore al 40%, oppure non sia previsto un livellamento superiore a
1 m.
  2.  Tutti  i progetti presentati entro cinque anni dalla data della
prima autorizzazione rilasciata  dal  sindaco  che  presentino  delle
connessioni  causali  ed ambientali con progetti approvati e superino
complessivamente  i  limiti  sopra  stabiliti  non   possono   venire
sottoposti a questa procedura di autorizzazione semplificata.