(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 2 febbraio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5789 del 14 dicembre 1998 Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del regolamento per la semplificazione dell'attivita' amministrativa in materia di lavoro, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, sono inseriti i seguenti commi: "7. Per il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dal personale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la presidenza del collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' affidata ad un esperto in materia di diritto del lavoro non appartenente all'amministrazione provinciale e iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Analogamente si procede per i tentativi di conciliazione promossi da dipendenti dell'amministrazione dello Stato". "8. Per l'incarico si procede ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 29 dicembre 1998 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999 Registro n. 1, foglio n. 5