(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                                 17
                         del 18 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                          F i n a l i t a'
 
  1.    La    Regione   Basilicata,   nell'osservanza   del   dettato
costituzionale ed in attuazione dell'art. 4, comma 5 della  legge  15
marzo  1997,  n.  59,  con la presente legge sostiene lo sviluppo del
sistema  regionale  delle  autonomie  e  disciplina  l'assetto  delle
funzioni  e  dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo
previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente
ai seguenti settori:
   a) sviluppo economico e attivita' produttive;
   b) territorio, ambiente e infrastrutture;
   c) servizi alla persona e alla comunita', polizia amministrativa.
  Le  disposizioni  di cui alla presente legge costituiscono concreta
attuazione dei princi'pi stabiliti dalla legge regionale  n.  17/1996
in   ordine  alle  funzioni  della  Regione,  delle  province,  delle
comunita' montane e dei comuni ed al loro coordinamento.
  2. A tale scopo la presente  legge,  anche  attraverso  l'ulteriore
normativa collegata che sara' successivamente emanata:
   a)  individua  tra  le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli  che  richiedono  l'unitario
esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli
altri;
   b)  razionalizza  e  snellisce  la  legislazione regionale, sia in
materia di organizzazione degli uffici regionali  che  nelle  materie
conferite  agli  enti  locali,  al  fine di semplificare le procedure
amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale  ed
amministrativa, in forma singola od associata;
   c)  individua  i  criteri  e  le  regole  per la definizione delle
attivita' che possono essere piu' efficacemente svolte dai privati;
   d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione
tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi,  prevedendo,
ove  necessario,  misure di incentivazione e sostegno che favoriscano
tali processi;
   e) favorisce e promuove la  partecipazione  dei  cittadini,  degli
operatori  economici  e  degli  utenti di servizi, in forma singola o
associata.
  3. Per la compiuta realizzazione  degli  obiettivi  della  presente
legge,  la  Regione  definisce  e sviluppa le piu' opportune forme di
consultazione,  collaborazione  e  coordinamento  con  le   autonomie
funzionali,  perseguendo,  in  particolare,  efficaci  raccordi tra i
rispettivi servizi e sistemi informativi.