(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 18 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione Basilicata, nell'osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l'assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori: a) sviluppo economico e attivita' produttive; b) territorio, ambiente e infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunita', polizia amministrativa. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono concreta attuazione dei princi'pi stabiliti dalla legge regionale n. 17/1996 in ordine alle funzioni della Regione, delle province, delle comunita' montane e dei comuni ed al loro coordinamento. 2. A tale scopo la presente legge, anche attraverso l'ulteriore normativa collegata che sara' successivamente emanata: a) individua tra le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli altri; b) razionalizza e snellisce la legislazione regionale, sia in materia di organizzazione degli uffici regionali che nelle materie conferite agli enti locali, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale ed amministrativa, in forma singola od associata; c) individua i criteri e le regole per la definizione delle attivita' che possono essere piu' efficacemente svolte dai privati; d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi, prevedendo, ove necessario, misure di incentivazione e sostegno che favoriscano tali processi; e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici e degli utenti di servizi, in forma singola o associata. 3. Per la compiuta realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Regione definisce e sviluppa le piu' opportune forme di consultazione, collaborazione e coordinamento con le autonomie funzionali, perseguendo, in particolare, efficaci raccordi tra i rispettivi servizi e sistemi informativi.