(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 30 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La presente legge disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 217 del 17 maggio 1983, nonche' le attivita' turistiche e ricettive svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 217/1983, in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.