(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                                 20
                         del 30 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  La presente legge disciplina le attivita' delle agenzie di  viaggio
e  turismo  di  cui  all'art.  9  della legge 217 del 17 maggio 1983,
nonche' le attivita' turistiche e ricettive svolte dalle associazioni
senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli  9  e  10  della  legge
217/1983,  in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111
e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.