(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 29 del 25 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la qualificazione professionale dell'attivita' di estetista nel territorio della Regione Calabria, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale di estetista, in ogni forma esercitato, e' subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 2.