(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 29 del 25 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  La  presente  legge  disciplina la qualificazione professionale
dell'attivita' di estetista nel territorio della Regione Calabria, in
conformita' ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1  e
dalla  legge  21  dicembre  1978,  n.  845 e dalla legge regionale 19
aprile 1985, n. 18.
  2. L'esercizio dell'attivita' professionale di estetista,  in  ogni
forma  esercitato,  e'  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione di cui al successivo art. 2.