(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 34 del 3 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria. 2. Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti: a) trapianti d'organo e di tessuti, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero; b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antiblastiche in Italia; c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni; d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale; e) trattamento terapeutico con metodo Doman; f) fecondazione assistita.