(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 34 del 3 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri  assistenziali
connessi  ad  interventi  ed  a  patologie di particolare importanza,
anche non rientranti  nell'ambito  delle  prestazioni  garantite  dal
servizio  sanitario nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi
titolo all'assistenza sanitaria.
  2.   Gli  interventi  e  le  patologie  che  legittimano  l'impegno
finanziario della Regione sono i seguenti:
   a) trapianti d'organo e di tessuti, ivi comprese la tipizzazione e
l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero;
   b)  neoplasie  in  trattamento  radioterapico  ed  altre   terapie
antiblastiche in Italia;
   c)  particolari  sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite,
patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio
invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi
e funzioni;
   d)  patologie  che  necessitano  di  trattamenti   diagnostici   e
terapeutici  altamente  specialistici  non  fruibili  sul  territorio
regionale;
   e) trattamento terapeutico con metodo Doman;
   f) fecondazione assistita.