(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 4 del 3 marzo 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Integrazione dell'art. 2 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente: "1-bis) Per il funzionamento del gruppo consiliare misto il contributo mensile di cui al comma 1 e' determinato in L. 1.800.000 per ciascun consigliere assegnato".