(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 4
                          del 3 marzo 1999)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Integrazione dell'art. 2
 
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre
1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di
assegnazione  di  personale  ai  gruppi  consiliari)   e   successive
modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente:
  "1-bis)  Per  il  funzionamento  del  gruppo  consiliare  misto  il
contributo mensile di cui al comma 1 e' determinato in  L.  1.800.000
per ciascun consigliere assegnato".