(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46
                        del 19 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 4, dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n.
20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari)  come  sostituito
dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione
e  modifiche  alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale
dei gruppi consiliari) ed integrato dall'art. 6 della legge regionale
17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo
status dei Consiglieri e sui gruppi  consiliari)  e'  sostituito  dai
seguenti:
   "4.  Le  risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale
di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio  di  presidenza
con   riferimento   alle   qualifiche  funzionali  massime  indicate.
L'importo e' determinato annualmente sulla base del  costo  effettivo
del   personale,   riferito  al  trattamento  economico  fondamentale
corrispondente  a  ciascuna  qualifica,   comprensivo   degli   oneri
previdenziali  e  assistenziali  a  carico  dell'ente  e  delle somme
erogate  con  carattere  di  continuita'  e  fissita',  nonche'   del
trattamento  economico  accessorio  e di fine rapporto, definito al 1
gennaio di ogni anno. L'importo risultante  e'  incrementato  di  una
percentuale  corrispondente  all'aumento  della  spesa globale per il
personale  regionale,  ivi  compreso  quello  non  contrattualizzato,
intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno
in   corso,   nonche'  del  costo  corrispondente  ad  un  monte  ore
straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'ufficio
di comunicazione del Presidente del Consiglio.
   4-bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4
e' integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale 10 novembre 1972, n.  12  (Funzionamento  dei  gruppi
consiliari)  come  sostituito  dall'art.  3  della legge regionale 14
gennaio  1991,  n.  2  (Modificazioni  ed  integrazioni  alle   leggi
regionali  10  novembre  1972,  n.  12  e  8  giugno  1981,  n. 20, e
successive modificazioni ed integrazioni in materia di  funzionamento
e  di personale dei gruppi consiliari) ed e' soggetto alla disciplina
prevista dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12/1972  come
sostituito  dall'art.   6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre  1972,  n.
10,  10  novembre  1972, n.   12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio
1984, n. 9, e successive modificazioni ed  integrazioni  (Status  dei
consiglieri e gruppi consiliari)".