(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 8, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta.".