(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7
                         dell'8 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1957,
n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione
degli elettori disposta con il decreto del  presidente  della  giunta
regionale  di  cui  al  precedente  art.  8,  a cura del sindaco sono
preparati i certificati di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  che
devono  essere  consegnati  agli  elettori  entro  il  decimo  giorno
antecedente la data predetta.".