(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del 17 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e' sostituito dal seguente: "1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta: a) un dirigente dell'ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede; b) un esperto di legislazione turistica; c) due esperti delle materie in esame proprie della figura professionale di cui trattasi; d) un rappresentante della categoria professionale interessata; e) membri aggiunti esperti nelle lingue estere, che partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute concernenti le prove di esame, scritto e orali, nella lingua di competenza. Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto".