(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16
                         del 17 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n.  19
e' sostituito dal seguente:
  "1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
   a) un dirigente dell'ufficio turismo-industria alberghiera che  la
presiede;
   b) un esperto di legislazione turistica;
   c)  due  esperti  delle  materie  in  esame  proprie  della figura
professionale di cui trattasi;
   d) un rappresentante della categoria professionale interessata;
   e) membri aggiunti esperti nelle lingue estere, che partecipano ai
lavori della commissione limitatamente  alle  sedute  concernenti  le
prove di esame, scritto e orali, nella lingua di competenza.
  Funge  da  segretario  della commissione un dipendente regionale di
livello non inferiore al sesto".