(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 12 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2, recante "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale", i processi selettivi banditi ai sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998. 2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve eventuali diverse discipline contrattuali.