(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 12 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge
regionale 16 gennaio 1997, n. 2,  recante  "Misure  straordinarie  di
gestione  flessibile  dell'impiego  regionale",  i processi selettivi
banditi ai sensi dell'art. 3 della medesima legge sono  validi  anche
qualora  le  rispettive  graduatorie  vengano  approvate  dopo  il 31
dicembre 1998.
  2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi
il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1997, n.    2
sino  alla  approvazione  delle  graduatorie di cui al comma 1, fatte
salve eventuali diverse discipline contrattuali.