(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire: a) la creazione di un sistema organico che consenta unitarieta' d'azione nella difesa del suolo; b) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici; c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati; d) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione; e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti nel proprio territorio. 3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 183/1989, promuove le attivita' conoscitive necessarie alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.