(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. La Regione, in attuazione dei principi  di  cui  alla  legge  18
maggio  1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
disciplina il riordino delle funzioni amministrative  in  materia  di
difesa del suolo, al fine di garantire:
   a)  la  creazione  di un sistema organico che consenta unitarieta'
d'azione nella difesa del suolo;
   b) la conservazione e la difesa  del  suolo  da  tutti  i  fattori
negativi, naturali ed antropici;
   c)  il  mantenimento  e  la  restituzione  ai  corpi  idrici delle
caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
   d)  la  tutela  delle  risorse  idriche  e   la   loro   razionale
utilizzazione;
   e)   la   tutela   degli  ecosistemi  acquatici,  con  particolare
riferimento  alle  zone  di  interesse  naturalistico,  ambientale  e
paesaggistico.
  2.  Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione
ispira la propria  azione  ai  principi  del  decentramento  e  della
collaborazione  con  gli  enti  locali  e con gli altri enti pubblici
operanti nel proprio territorio.
  3. La Regione, in coerenza con quanto disposto  dall'art.  2  della
legge  n. 183/1989, promuove le attivita' conoscitive necessarie alla
programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti  dalla
presente legge.