(Pubblicata nel suupl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 1. Alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi. 2. All'art. 19, comma 2, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La pianta organica deve risultare correlata ai servizi e benefici erogati e deve tendere al raggiungimento di livelli ottimali del rapporto costi/benefici nei limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b)". 3. All'art. 24, comma 1, le parole: "tenuto conto della dotazione organica-tipo di cui alla tabella A) allegata alla presente legge" sono soppresse. 4. All'art. 29, comma 2, lettera b), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonche' il limite massimo di spesa per il personale che deve comunque essere rideterminato con cadenza triennale". 5. All'art. 29, comma 3-bis, le parole: "secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo pluriennale e annuale" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto nel piano annuale". 6. All'art. 31, comma 1, le parole: "oltre alle predette attribuzioni, la giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti". 7. All'art. 31, comma 1, lettera n), la parola "elabora" e sostituita dalla seguente: "realizza". 8. All'art. 31, comma 3, le parole: "La giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'amministrazione regionale". 9. La tabella A) allegata alla legge e' soppressa.