(Pubblicata nel suupl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51
 
  1.  Alla  legge  regionale  31 ottobre 1994, n. 51, come modificata
dalla legge regionale 16  maggio  1996,  n.  14,  sono  apportate  le
modifiche di cui ai successivi commi.
  2.  All'art.  19,  comma  2,  lettera  f),  il  secondo  periodo e'
sostituito dal seguente: "La pianta organica deve risultare correlata
ai servizi e benefici erogati e deve  tendere  al  raggiungimento  di
livelli  ottimali  del  rapporto  costi/benefici  nei limiti di spesa
stabiliti dalla giunta regionale ai  sensi  dell'art.  29,  comma  2,
lettera b)".
  3.  All'art.  24, comma 1, le parole: "tenuto conto della dotazione
organica-tipo di cui alla tabella A) allegata  alla  presente  legge"
sono soppresse.
  4.  All'art.  29,  comma  2,  lettera  b),  sono aggiunte infine le
seguenti parole: "nonche' il limite massimo di spesa per il personale
che deve comunque essere rideterminato con cadenza triennale".
  5. All'art. 29, comma 3-bis, le parole:  "secondo  i  criteri  e  i
parametri  contenuti  nel  piano  di indirizzo pluriennale e annuale"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto  previsto  nel  piano
annuale".
  6.   All'art.   31,  comma  1,  le  parole:  "oltre  alle  predette
attribuzioni, la giunta regionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"La Regione, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti".
  7.  All'art.  31,  comma  1,  lettera  n),  la  parola  "elabora" e
sostituita dalla seguente: "realizza".
  8. All'art. 31, comma 3, le  parole:  "La  giunta  regionale"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'amministrazione regionale".
  9. La tabella A) allegata alla legge e' soppressa.