(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1989, n.
70, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato disposto degli
articoli 113 e 25 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  sono attribuiti in proprieta', ai rispettivi
comuni competenti per territorio, i complessi immobiliari ex O.N.P.I.
(Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I (Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale
lavoratori rimpatriati e profughi)  ,  ex  .A.N.M.I.L.  (Associazione
nazionale  mutilati  ed  invalidi  del  lavoro)  ed  ex E.N.A.L (Ente
nazionale assistenza  lavoratori),  per  le  prestazioni  di  servizi
assistenziali  nell'interesse  della collettivita' regionale, nonche'
per documentate finalita' ricreative,  previa  richiesta  dei  comuni
interessati e con espresso vincolo di destinazione".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 11 dicembre 1998
                              BADALONI
  Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 4 dicembre
1998.