(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 4, del 10 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  In  attesa  dell'emanazione  delle  legge regionale di riordino
della materia forestale ed al fine  di  consentire  l'utilizzo  e  la
valorizzazione degli ambienti forestali e montani, la Regione approva
le  prescrizioni  di  massima  e di polizia forestale di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267,  riportate  nell'allegato  A
alla presente legge.
  2.  Le  prescrizioni  di  cui  al  comma 1 sono valide per tutto il
territorio regionale sottoposto a  vincolo  idrogeologico,  ai  sensi
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 3267/1923.