(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4, del 10 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. In attesa dell'emanazione delle legge regionale di riordino della materia forestale ed al fine di consentire l'utilizzo e la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, la Regione approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nell'allegato A alla presente legge. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono valide per tutto il territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 3267/1923.