(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6, del 14 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali; delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione, nel settore dello sviluppo economico e delle attivita' produttive e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale", dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59). 2. Il settore sviluppo economico e attivita' produttive comprende, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", gia' disciplinata con legge regionale 3 aprile 1998 n. 16 (attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione), le materie "artigianato", "industria", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".