(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49
                         del 25 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo l'articolo 39 della legge regionale 23 gennaio 1996, n.  4
e' inserito il seguente:
  "Art. 39 bis - (Norma transitoria)
   1. Nella prima  applicazione  della  presente  legge,  coloro  che
abbiano  frequentato,  con  esito  positivo,  un  corso di formazione
professionale per accompagnatore di media montagna di almeno 600 ore,
organizzato dalla Regione e dagli enti  delegati  in  conformita'  ai
principi  ed  alle  procedure previsti dalla legge regionale 26 marzo
1990, n. 16, nonche' gli istruttori del CAI, presentano  alla  giunta
regionale   entro   il   31  luglio  1998  domanda  per  l'iscrizione
nell'elenco  speciale  regionale  degli   accompagnatori   di   media
montagna.
  2. La domanda coffedata da apposita relazione sull'attivita' svolta
e  da  idonea  documentazione,  viene  valutata  da  una  commissione
composta da:
   a)  il  dirigente  del  servizio  regionale  competente  o  da  un
funzionario da lui delegato;
   b)  il  dirigente  del servizio turismo o da un funzionario da lui
delegato;
   c) due esperti designati dalla delegazione alpina del CNSAS.
  3. La commissione  valuta  l'idoneita'  all'iscrizione  nell'elenco
speciale  sulla  base  della  documentazione  allegata alla domanda e
previo superamento di un esame volto ad accertare l'idoneita' tecnica
e la conoscenza delle zone in cui sara' esercitata l'attivita'.
  4. La giunta regionale, entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine  previsto per la presentazione delle domande, indice apposita
sessione d'esame.".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 16 giugno 1998
                             D'AMBROSIO