(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56
                         del 9 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n.
48 viene sostituito dal seguente:
  "2. Al fine  di  ottenere  i  contributi  di  cui  al  comma  1  le
organizzazioni  di  volontariato  devono  presentare  le domande alla
giunta regionale con allegato il progetto che si vuole  realizzare  o
la  documentazione  delle  attivita'  che si intendono svolgere entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  bilancio;  per
l'anno  in  corso  viene  fissato  il  termine di presentazione delle
domande al 30 luglio.".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 30 giugno 1998.
                             D'AMBROSIO