(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56 del 9 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 viene sostituito dal seguente: "2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attivita' che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 30 giugno 1998. D'AMBROSIO