(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La Regione favorisce il benessere psicofisico della donna e del
nascituro durante la gravidanza, il parto e  il  puerperio;  promuove
l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di assistenza al parto
e  sulle  pratiche  sanitarie in uso presso le strutture del servizio
sanitario regionale; assicura la liberta' di scelta  circa  i  luoghi
dove partorire, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza.
  2. La Regione contribuisce a ridurre i fattori di rischio incidenti
sui  tassi  di  morbilita'  e mortalita' materna e neonatale, nonche'
assicura  la  continuita'  del  rappono  familiare-affettivo,   dello
sviluppo psichico e di quello cognitivo del minore durante il periodo
di ospedalizzazione.