(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione favorisce il benessere psicofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio; promuove l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di assistenza al parto e sulle pratiche sanitarie in uso presso le strutture del servizio sanitario regionale; assicura la liberta' di scelta circa i luoghi dove partorire, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza. 2. La Regione contribuisce a ridurre i fattori di rischio incidenti sui tassi di morbilita' e mortalita' materna e neonatale, nonche' assicura la continuita' del rappono familiare-affettivo, dello sviluppo psichico e di quello cognitivo del minore durante il periodo di ospedalizzazione.