(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La   Regione,  con  la  presente  legge,  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  dispone
il  conferimento ai comuni, alle comunita' montane e alle province di
tutte  le  funzioni  relative  alla  cura  degli  interessi  e   alla
promozione  dello  sviluppo, delle rispettive comunita' in materia di
agricoltura, foreste,  agriturismo  sviluppo  rurale,  agroindustria,
alimentazione, caccia, pesca ed acquacoltura.
  2.  Le  funzioni  amministrative di cui al comma 1 concernono tutte
quelle  svolte  dal  soppresso  Ministero  delle  risorse   agricole,
alimentari  e  forestali,  nonche'  dagli  enti,  istituti ed aziende
sottoposte alla sua  vigilanza,  con  la  sola  eccezione  di  quelle
tassativamente  indicate  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
143/1997, e sono esercitate anche  avvalendosi  del  Corpo  forestale
dello Stato.
  3.  La  Regione, nelle stesse materie di cui al comma 1, disciplina
inoltre gli strumenti della programmazione di settore in armonia  con
la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.