(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dispone il conferimento ai comuni, alle comunita' montane e alle province di tutte le funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo, delle rispettive comunita' in materia di agricoltura, foreste, agriturismo sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione, caccia, pesca ed acquacoltura. 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 concernono tutte quelle svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dagli enti, istituti ed aziende sottoposte alla sua vigilanza, con la sola eccezione di quelle tassativamente indicate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997, e sono esercitate anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato. 3. La Regione, nelle stesse materie di cui al comma 1, disciplina inoltre gli strumenti della programmazione di settore in armonia con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.