(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, entro i limiti di spesa di cui all'art. 3, assume l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui all'art. 54, comma 1, lettere h) ed i) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A14 lungo la tratta marchigiana, dal 1 agosto 1998 al 31 agosto 1998. 2. Qualora sia raggiunta l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sull'autostrada A14, durante le ore notturne, tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, le province ed i comuni costieri delle stesse, la Societa' autostrade S.p.a. e le associazioni degli autotrasportatori, sulla base di un apposito provvedimento ministeriale, lo stanziamento di cui all'art. 3 sara' in tutto o in parte destinato alla suddetta operazione con le modalita' stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.