(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle
localita'   balneari  della  costa,  ostacolato  dal  transito  degli
autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16,  entro  i  limiti  di
spesa  di  cui  all'art. 3, assume l'onere del pagamento del pedaggio
autostradale degli autotreni ed autoarticolati di  cui  all'art.  54,
comma  1, lettere h) ed i) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  adibiti  al  trasporto  di  cose,   obbligatoriamente   deviati
sull'autostrada A14 lungo la tratta marchigiana, dal 1 agosto 1998 al
31 agosto 1998.
  2.  Qualora  sia  raggiunta  l'intesa  per la sperimentazione della
deviazione obbligatoria del  traffico  pesante  sull'autostrada  A14,
durante  le ore notturne, tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, le
province ed i comuni costieri delle stesse,  la  Societa'  autostrade
S.p.a.  e  le  associazioni degli autotrasportatori, sulla base di un
apposito provvedimento ministeriale, lo stanziamento di cui  all'art.
3 sara' in tutto o in parte destinato alla suddetta operazione con le
modalita' stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.