(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                       n. 9 del 31 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La Regione Toscana, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.
115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del  diabete  mellito"
riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale.
  2.  Per  fronteggiare  la  malattia  del diabete mellito la Regione
Toscana si propone di attuare interventi rivolti:
   a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'adeguata  terapia
del diabete e delle sue complicanze;
   b) alla realizzazione di attivita' mirate di educazione sanitaria;
   c)  alla  definizione  di  una organizzazione idonea ad assicurare
all'utente un percorso assistenziale certo e coordinato su  tutto  il
territorio regionale;
   d)  allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici,
la medicina e la pediatria di base e le associazioni di volontariato;
   e) al monitoraggio epidemiologico.
  3. Le strutture  organizzative,  nonche'  gli  interventi  di  loro
competenza cosi' come disciplinati dalla legge regionale 30 settembre
1998,   n.   72   "Norme   sulle  procedure  e  gli  strumenti  della
programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario
regionale" e dall'azione programmata di cui all'art. 2 della presente
legge,  erogano  agli  utenti  prestazioni  uniformi  su   tutto   il
territorio  regionale,  perseguendo  la  migliore utilizzazione delle
risorse disponibili e verificando  la  corrispondente  efficacia  dei
criteri  di erogazione delle attivita' di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione della patologia della malattia  diabetica  adulta  e
pediatrica.