(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 31 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale. 2. Per fronteggiare la malattia del diabete mellito la Regione Toscana si propone di attuare interventi rivolti: a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'adeguata terapia del diabete e delle sue complicanze; b) alla realizzazione di attivita' mirate di educazione sanitaria; c) alla definizione di una organizzazione idonea ad assicurare all'utente un percorso assistenziale certo e coordinato su tutto il territorio regionale; d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina e la pediatria di base e le associazioni di volontariato; e) al monitoraggio epidemiologico. 3. Le strutture organizzative, nonche' gli interventi di loro competenza cosi' come disciplinati dalla legge regionale 30 settembre 1998, n. 72 "Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario regionale" e dall'azione programmata di cui all'art. 2 della presente legge, erogano agli utenti prestazioni uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.