(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9
                         del 31 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla realizzazione di
uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo,
alla  solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti
internazionali,  promuove  e  sostiene  l'attivita'  di  cooperazione
internazionale  allo  sviluppo  e  l'attivita'  di  collaborazione  e
partenariato internazionale.
  2. A tal fine, sulla base della  vigente  legislazione  statale  in
materia  ed  in  armonia  con  gli  indirizzi  politici  nazionali  e
dell'Unione europea, la Regione Toscana attua,  promuove  sostiene  i
progetti e le iniziative che favoriscono:
   a) il processo di integrazione dell'Unione europea;
   b)  la  cooperazione  con  regioni  e  territori  dei paesi membri
dell'Unione europea;
   c)  la  collaborazione  e  il  partenariato  con  i  popoli  e  le
istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;
   d)  la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo,
anche nell'ambito di programmi delle organizzazioni internazionali;
   e) la cooperazione umanitaria e di emergenza.
  3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera  in  base
al  principio  dell'integrazione  delle  informazioni e delle risorse
attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui  essa
e' coinvolta direttamente, nonche' delle iniziative degli enti locali
e  della  societa'  civile. A tal fine operano il sistema informativo
delle attivita' internazionali  di  cui  all'art.  8  della  presente
legge, il comitato tecnicoscientifico e la conferenza regionale sulla
cooperazione internazionale e le attivita' di partenaria, di cui agli
articoli 9 e 10.