(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 31 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo, alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo e l'attivita' di collaborazione e partenariato internazionale. 2. A tal fine, sulla base della vigente legislazione statale in materia ed in armonia con gli indirizzi politici nazionali e dell'Unione europea, la Regione Toscana attua, promuove sostiene i progetti e le iniziative che favoriscono: a) il processo di integrazione dell'Unione europea; b) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea; c) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti; d) la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito di programmi delle organizzazioni internazionali; e) la cooperazione umanitaria e di emergenza. 3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa e' coinvolta direttamente, nonche' delle iniziative degli enti locali e della societa' civile. A tal fine operano il sistema informativo delle attivita' internazionali di cui all'art. 8 della presente legge, il comitato tecnicoscientifico e la conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attivita' di partenaria, di cui agli articoli 9 e 10.