(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 31 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonche' dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale", disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilita' e per l'informazione dei cittadini. 2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle comunita' montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".