(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10
                         del 31 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Toscana,  nel  rispetto  dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia
di  raccolta  e  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati",  nonche'  dalla  legge  6  dicembre  1991, n. 394 "legge
quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 11  aprile  1995,
n.  49  "Norme  sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di
interesse locale", disciplina la raccolta  e  la  commercializzazione
dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la
loro   tutela,   la  loro  conservazione  e  riproducibilita'  e  per
l'informazione dei cittadini.
  2. La disciplina  di  cui  alla  presente  legge  tiene  conto  del
particolare ruolo delle comunita' montane nella materia ivi trattata,
secondo  i  principi  di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane".