(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 21 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, cosi' come sostituito dal comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, la parola "marzo" e' sostituita dalla parola "dicembre". Art, 2. Norma interpretativa 1. Le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono da interpretare nel senso che gli interventi ivi consentiti sono quelli relativi alle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 15 aprile 1999 BRACALENTE