(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32
                         del 9 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La  Regione  Veneto  interviene  con  la  presente  legge  per
promuovere  il  recupero  dei  sottotetti  a  fini   abitativi,   con
l'obiettivo  di  limitare  l'utilizzazione  edilizia  del  territorio
attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti.  Tale  recupero
dovra'  avvenire  nel  rispetto  delle  caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili e delle  prescrizioni  igienico-sanitarie
riguardanti  le  condizioni  di  abitabilita',  salvo quanto previsto
all'art. 2.
  2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente  legge,  il
volume  sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o
in parte a residenza.