(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  4  della  legge  regionale  n.  7/1996,  e'  sostituito dal
seguente:
   1)  "La  FIRA  S.p.a.,  in  conformita'   agli   indirizzi   della
programmazione  regionale,  redige, entro il 15 ottobre di ogni anno,
il  programma  di  attivita'  per  l'anno  successivo  da  sottoporre
all'approvazione  del  Consiglio  regionale  d'Abruzzo.  Il Consiglio
regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione  del  documento
da parte della giunta regionale.
   2)  La  FIRA  S.p.a.,  e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei
mesi un rapporto sull'andamento della  gestione  sociale  al  Settore
industria della giunta regionale".