(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 4 della legge regionale n. 7/1996, e' sostituito dal seguente: 1) "La FIRA S.p.a., in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attivita' per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della giunta regionale. 2) La FIRA S.p.a., e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della giunta regionale".