(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        28 del 6 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Alla legge regionale  19  maggio  1997  n.  27  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
  1. Il comma 7 dell'art. 2 e' soppresso.
  2. Al comma 2 dell'art. 3 sono soppresse le parole:
   "e ne fa proposta al competente Prefetto".
  3.  Al  comma 1 dell'art. 4 dopo la parola "competenza" e' aggiunta
la parola "tecnica".
  4 Al comma 2 dell'art. 4, le parole "funzioni amministrative"  sono
sostituite dalle parole "funzioni di carattere tecnico-scientifico".
  5. Al comma 6 dell'art. 9 e' aggiunto:
   "Alle  sedute  del  comitato, partecipa, senza diritto di voto, il
direttore generale dell'A.R.P.A.B., eventualmente coadiuvato dai suoi
collaboratori. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto,
su invito del presidente, i responsabili delle  strutture  regionali,
provinciali,  comunali e delle aziende U.S.L. nonche' esperti esterni
di comprovata qualificazione".
  6. Il comma 9 dell'art. 9 e' cosi' sostituito:
   "L'attivita' di  segreteria  e'  assicurata  dalla  struttura  del
Dipartimento   regionale   alla   sicurezza   sociale   e   politiche
ambientali".
  7. Il comma 10 dell'art. 13 e' soppresso.
  8. Il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:
   "Il  regolamento  che  disciplina   l'organizzazione   tecnica   e
amministrativa  dell'Agenzia  viene predisposto dall'Agenzia, sentito
il  comitato  regionale  di  indirizzo  ed  approvato  dal  consiglio
regionale su proposta della giunta regionale.
  9. Il comma 3 dell'art. 14 e' soppresso.
  10.  Al  comma  1 dell'art. 17 le parole "entro il 30 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre".
  11. Dopo il comma 5 dell'art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
   "6.  La  Regione  assume,  ove  e'   necessario,   nei   confronti
dell'A.R.P.A.B.     atti  di  indirizzo  e  coordinamento,  anche  di
carattere   tecnico-operativo   e    promuove    la    collaborazione
dell'A.R.P.A.B.  con  tutti  i  soggetti  e le strutture operanti nel
campo della prevenzione e dei controlli ambientali.
  12.  All'art.  23  comma  3  e'  soppressa  la   lettera   b)   "il
regolamento".
  13. La lettera a) del primo comma dell'art. 25 e' cosi' sostituita:
   "a)  tutto  il  personale  di  ruolo  in servizio presso i presidi
multizonali di igiene e prevenzione delle Aziende U.S.L. nn.  2  e  4
alla  data  antecedente  alla  soppressione  di  detti presidi, fatta
eccezione per il personale adibito alle attivita'  di  prevenzione  e
sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al quale si applicano in
via transitoria le disposizioni di cui al successivo art. 30".
  14. L'art. 28 e' cosi' sostituito:
   "1.   Con   il  regolamento  di  cui  al  precedente  art.  14  e'
disciplinata altresi', nel rispetto dei principi  generali  contenuti
nella  legge  regionale  27  marzo  1995,  n.  34,  la  contabilita',
l'attivita'   negoziale   e   la    gestione    economico-finanziaria
dell'Agenzia.  In  attesa  del  regolamento  si  applicano, in quanto
compatibili, le norme della suddetta legge regionale n. 34/1995".
  15. All'art. 30, comma 2, l'espressione: "art. 31, comma 3  lettera
b)" e' sostituita dalla seguente:
   "art. 31 comma 4, lettera b)".
  16. All'art. 31, comma 3, e' soppressa la seguente espressione:
   "ed  all'emanazione  delle  direttive  per  la  composizione ed il
funzionamento delle commissioni provinciali per la  protezione  delle
radiazioni ionizzanti".
  17.   All'art.  31,  comma  4,  l'espressione:  "entro  120  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge"  e'  sostituita  dalla
seguente:
   "entro il 31 dicembre 1999".
  18. All'art. 31, comma 4, sono soppresse le lettere c) e d).
  19.  All'art.  31  dopo  il  comma 4, e' aggiunto il seguente comma
4-bis:
   "4-bis.  Nei  limiti  numerici  indicati  al   precedente   comma,
l'A.R.PA.B.  potra' avvalersi, in via provvisoria, per le esigenze in
primo  avvio, anche di personale comandato da enti ed amministrazioni
pubbliche diversi dalla Regione ed enti suoi  dipendenti,  secondo  i
criteri di cui al comma 2 del precedente art. 25".
  20.  All'art.  31,  comma  6,  l'espressione:  "e,  comunque per un
periodo non superiore a sei mesi dalla nomina"  e'  sostituita  dalla
seguente:
   "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999".