(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 28 del 6 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 19 maggio 1997 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1. Il comma 7 dell'art. 2 e' soppresso. 2. Al comma 2 dell'art. 3 sono soppresse le parole: "e ne fa proposta al competente Prefetto". 3. Al comma 1 dell'art. 4 dopo la parola "competenza" e' aggiunta la parola "tecnica". 4 Al comma 2 dell'art. 4, le parole "funzioni amministrative" sono sostituite dalle parole "funzioni di carattere tecnico-scientifico". 5. Al comma 6 dell'art. 9 e' aggiunto: "Alle sedute del comitato, partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'A.R.P.A.B., eventualmente coadiuvato dai suoi collaboratori. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto, su invito del presidente, i responsabili delle strutture regionali, provinciali, comunali e delle aziende U.S.L. nonche' esperti esterni di comprovata qualificazione". 6. Il comma 9 dell'art. 9 e' cosi' sostituito: "L'attivita' di segreteria e' assicurata dalla struttura del Dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali". 7. Il comma 10 dell'art. 13 e' soppresso. 8. Il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Il regolamento che disciplina l'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Agenzia viene predisposto dall'Agenzia, sentito il comitato regionale di indirizzo ed approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. 9. Il comma 3 dell'art. 14 e' soppresso. 10. Al comma 1 dell'art. 17 le parole "entro il 30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre". 11. Dopo il comma 5 dell'art. 17 e' aggiunto il seguente comma: "6. La Regione assume, ove e' necessario, nei confronti dell'A.R.P.A.B. atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-operativo e promuove la collaborazione dell'A.R.P.A.B. con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali. 12. All'art. 23 comma 3 e' soppressa la lettera b) "il regolamento". 13. La lettera a) del primo comma dell'art. 25 e' cosi' sostituita: "a) tutto il personale di ruolo in servizio presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione delle Aziende U.S.L. nn. 2 e 4 alla data antecedente alla soppressione di detti presidi, fatta eccezione per il personale adibito alle attivita' di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al quale si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al successivo art. 30". 14. L'art. 28 e' cosi' sostituito: "1. Con il regolamento di cui al precedente art. 14 e' disciplinata altresi', nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge regionale 27 marzo 1995, n. 34, la contabilita', l'attivita' negoziale e la gestione economico-finanziaria dell'Agenzia. In attesa del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della suddetta legge regionale n. 34/1995". 15. All'art. 30, comma 2, l'espressione: "art. 31, comma 3 lettera b)" e' sostituita dalla seguente: "art. 31 comma 4, lettera b)". 16. All'art. 31, comma 3, e' soppressa la seguente espressione: "ed all'emanazione delle direttive per la composizione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la protezione delle radiazioni ionizzanti". 17. All'art. 31, comma 4, l'espressione: "entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e' sostituita dalla seguente: "entro il 31 dicembre 1999". 18. All'art. 31, comma 4, sono soppresse le lettere c) e d). 19. All'art. 31 dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma 4-bis: "4-bis. Nei limiti numerici indicati al precedente comma, l'A.R.PA.B. potra' avvalersi, in via provvisoria, per le esigenze in primo avvio, anche di personale comandato da enti ed amministrazioni pubbliche diversi dalla Regione ed enti suoi dipendenti, secondo i criteri di cui al comma 2 del precedente art. 25". 20. All'art. 31, comma 6, l'espressione: "e, comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla nomina" e' sostituita dalla seguente: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999".