(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 28 del 6 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1998 n. 29 e' cosi' sostituito: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si fara' fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilita' appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione. 2. La giunta regionale assegna con successivi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1998 n. 59. 3. La giunta regionale, successivamente ai trasferimenti di personale disposti ai sensi dell'art. 7, decreto legislativo n. 469/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentiti la commissione di cui all'art. 5 ed il comitato di cui all'art. 6, determina le procedure per l'assegnazione del personale alla Regione Basilicata, province, enti locali ed Ente Basilicata lavoro. 4. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997. 5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, puo' essere assegnato ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge. 6. All'atto dell'effettivo trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 6 decreto legislativo n. 469/1997 la Regione subentra nei contratti di diritto privato del personale di cui al comma precedente fino al 31 dicembre 1999. 7. I predetti contratti potranno essere prorogati in ragione delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dallo Stato e comunque non oltre la data di avvio dell'attivita' dell'Ente Basilicata lavoro. 8. Nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, si attiveranno le procedure selettive-concorsuali riservate al personale di cui al precedente comma 5 per l'accesso agli organici dei soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.