(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        28 del 6 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  14  della  legge  regionale 8 settembre 1998 n. 29 e' cosi'
sostituito:
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,  a
partire  dall'anno  1999,  si  fara'  fronte con legge di bilancio, a
fronte delle disponibilita' appositamente assegnate dallo Stato e  di
finanziamenti propri della Regione.
  2.  La  giunta  regionale  assegna  con successivi atti, le risorse
finanziarie, umane  e  patrimoniali  ai  soggetti  destinatari  delle
funzioni  previste  dalla  presente legge secondo le modalita' di cui
all'art.  7 della legge 15 marzo 1998 n. 59.
  3.  La  giunta  regionale,  successivamente  ai  trasferimenti   di
personale  disposti  ai  sensi  dell'art.  7,  decreto legislativo n.
469/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali e  sentiti
la  commissione  di  cui all'art. 5 ed il comitato di cui all'art. 6,
determina le procedure per l'assegnazione del personale alla  Regione
Basilicata, province, enti locali ed Ente Basilicata lavoro.
  4.  Il  personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con
la salvaguardia dei diritti acquisiti,  nei  ruoli  dei  soggetti  di
destinazione,  secondo  le  tabelle di equiparazione parte integrante
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997.
  5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della  lettera  a)
del  comma  1  dell'art.  7 del decreto legislativo n. 469/1997, fino
alla scadenza  del  relativo  contratto,  puo'  essere  assegnato  ai
soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.
  6.   All'atto   dell'effettivo   trasferimento  disposto  ai  sensi
dell'art.   7 comma 6 decreto  legislativo  n.  469/1997  la  Regione
subentra  nei  contratti  di  diritto privato del personale di cui al
comma precedente fino al 31 dicembre 1999.
  7. I predetti contratti potranno essere prorogati in ragione  delle
risorse  finanziarie  all'uopo  trasferite dallo Stato e comunque non
oltre la data di avvio dell'attivita' dell'Ente Basilicata lavoro.
  8. Nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, si
attiveranno le procedure selettive-concorsuali riservate al personale
di cui al precedente comma 5 per l'accesso agli organici dei soggetti
destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.