(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 29 del 16 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il termine fissato dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1997, n. 6, e' differito di un anno.