(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       29 del 16 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  termine  fissato dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale
21 gennaio 1997, n. 6, e' differito di un anno.