(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23
                          del 3 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge, in attuazione  delle  disposizioni  contenute
nella  legge  8  giugno  1990,  n.  142  "Ordinamento delle autonomie
locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni  per
le   zone   montane",   disciplina  l'ordinamento,  i  compiti  e  il
funzionamento delle comunita' montane e ridelimita in zone omogenee i
territori montani della Regione.
  2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione,  tutela  e
valorizza  la specificita' dei territori montani compresi nei sistemi
montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia  mediante
idonei  interventi  per  garantirne  lo sviluppo economico, sociale e
culturale   delle   popolazioni   interessate   nonche'    la    loro
partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali
di   sviluppo   nel   quadro  degli  obiettivi  strategici  stabiliti
dall'Unione europea, dallo Stato, dalla  programmazione  regionale  e
dalla pianificazione provinciale.