(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 3 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle comunita' montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione. 2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificita' dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonche' la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.