(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 7 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti finalita': a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive di mobilita' delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale; b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualita' dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 1191/69 e 1893/1991; c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.