(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.  36
                         del 7 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente  in  attuazione  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina nella Regione  Puglia
il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con
le seguenti finalita':
   a)  realizzare  un  sistema  coordinato  e  integrato di trasporto
pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle  funzioni  e
delle risorse ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 4
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive
di  mobilita'  delle   persone   e   delle   merci   coordinando   la
programmazione  degli  enti locali con quella regionale e nazionale e
promuova un equilibrato  sviluppo  economico  e  sociale  dell'intero
territorio regionale;
   b)  perseguire  la  razionalizzazione  e  l'efficacia  della spesa
pubblica destinata al settore e il miglioramento della  qualita'  dei
servizi  tramite  il  confronto concorrenziale tra gli operatori e il
contenimento  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  ai  sensi  dei
regolamenti (CEE) numeri 1191/69 e 1893/1991;
   c)   concorrere   alla   salvaguardia   ambientale   mediante   il
contenimento dei consumi energetici e dei  fattori  di  inquinamento,
con particolare riferimento agli agglomerati urbani.