(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.  36
                         del 7 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
       dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7
  1.  Le  disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4
febbraio 1997, n. 7 in base alle quali, per i profili  amministrativi
del   quaro  livello,  il  sesto  livello  costituisce  la  qualifica
funzionale  immediatamente  superiore,  si  applicano   altresi'   al
personale   amministrativo  ex  Azienda  regionale  per  l'equilibrio
faunistico (AREF) gia' inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
  2. La spesa  complessiva  di  lire  37  milioni  fara'  carico  sui
capitoli  di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999,
mentre per gli  esercizi  finanziari  futuri  si  prevede  una  spesa
annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 30 marzo 1999
                              DISTASIO