(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7
                         del 28 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997 n. 9
       "Organizzazione delle attivita' degli uffici regionali"
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1997,
n. 9, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. L'ammontare dei compensi di cui al comma 3,  necessari  per
retribuire  le  posizioni  di  coordinamento istituite sulla base dei
criteri di cui al comma 2 e non utilizzati nel corso di un  esercizio
finanziario,  e'  trasferito  sull'esercizio  finanziario successivo.
Detto ammontare viene impiegato per incrementare in  modo  paritario,
limitatamente  a  tale  esercizio,  il compenso spettante ai titolari
degli incarichi di coordinamento a norma del citato comma 3.".