(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997 n. 9 "Organizzazione delle attivita' degli uffici regionali" 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1997, n. 9, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'ammontare dei compensi di cui al comma 3, necessari per retribuire le posizioni di coordinamento istituite sulla base dei criteri di cui al comma 2 e non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario, e' trasferito sull'esercizio finanziario successivo. Detto ammontare viene impiegato per incrementare in modo paritario, limitatamente a tale esercizio, il compenso spettante ai titolari degli incarichi di coordinamento a norma del citato comma 3.".