(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalita' relative alla promozione e allo sviluppo delle attivita' culturali di cui all'art. 4 dello statuto, attua in sostegno delle strutture dello spettacolo localizzate in Toscana interventi finanziari concernenti: a) il rilascio di garanzie sussidiarie per la trasformazione di debiti a breve termine verso le banche in passivita' a protratta scadenza; b) il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando le disponibilita' dei fondi speciali rischi costituiti per le stesse finalita' ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 12 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1995" risultanti presso Fidi Toscana S.p.a. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati esclusivamente a norma degli articoli seguenti.