(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
                         del 23 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1. La Regione Toscana, nell'ambito delle  finalita'  relative  alla
promozione  e allo sviluppo delle attivita' culturali di cui all'art.
4 dello statuto, attua in sostegno delle strutture  dello  spettacolo
localizzate in Toscana interventi finanziari concernenti:
   a)  il  rilascio  di garanzie sussidiarie per la trasformazione di
debiti a breve termine verso le  banche  in  passivita'  a  protratta
scadenza;
   b)  il  rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni
bancarie concesse per  l'allestimento  e/o  la  produzione  di  nuovi
spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici.
  2.  Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando le
disponibilita' dei fondi speciali rischi  costituiti  per  le  stesse
finalita'  ai  sensi  della  legge  regionale  27 gennaio 1995, n. 12
"Interventi straordinari in favore delle imprese toscane  per  l'anno
1995" risultanti presso Fidi Toscana S.p.a.
  3.   Gli   interventi   di   cui   al  comma  1  sono  disciplinati
esclusivamente a norma degli articoli seguenti.