(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
                         del 23 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Toscana  promuove  e  favorisce  la produzione, la
valorizzazione e la diffusione dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
ottenuti  con  tecniche  di  produzione  integrata  nel  rispetto  di
specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la  concessione  in
uso di un proprio marchio collettivo.
  2. Per tecniche di produzione integrata si intendono, ai fini della
presente   legge,   quelle   tecniche   compatibili   con  la  tutela
dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento  del  livello
di    salvaguardia   della   salute   dei   consumatori,   realizzate
privilegiando le  pratiche  ecologicamente  sostenibili  e  riducendo
l'uso   di  prodotti  chimici  di  sintesi  e  gli  effetti  negativi
sull'ambiente.