(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 27 aprile 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 598 del 1 marzo 1999. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, concernente il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e' cosi' sostituito: "Art. 6 (Aiuti economici alle famiglie a basso reddito). - 1. Alle famiglie utenti del servizio e' assegnata una prestazione economica mensile per contribuire alla copertura delle spese del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, per un importo orario massimo pari a L. 6.000 e per un tetto mensile massimo di 176 ore, se concorrono le seguenti circostanze: a) impossibilita' dei genitori di prendersi cura del figlio per motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti; b) il servizio viene prestato da assistente domiciliare all'infanzia qualificato/a ed inserito/a in una delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge. 2. La domanda per ottenere il contributo va presentata al servizio di assistenza economica della comunita' comprensoriale competente per territorio, allegando copia del disciplinare d'oneri relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia, sottoscritto dalle parti e redatto al sensi dell'art. 8. 3. Dal contributo mensile massimo, ottenuto moltiplicando il contributo orario (C) di cui al comma 1, per il tetto massimo consentito pari a 176 ore mensili, si detrae il 50 per cento della differenza tra le entrate (E) e le entrate socialmente rilevanti (ESR). Dividendo per 176 l'importo cosi' ottenuto, si ricava il contributo orario effettivo garantito alla famiglia assistibile (P), contributo che, moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente usufruite, determina il contributo mensile spettante. P (Cx176)-((ESR) x 0,5)e':176 Per entrate socialmente rilevanti s'intendono, in aggiunta all'importo corrispondente al 150 per cento del fabbisogno base di mimmo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, anche le spese accessorie per la casa. Per quest'ultime s'intendono l'affitto, le spese condominiali e i ratei del mutuo per la prima casa, fino alla misura massima stabilita dalla nornativa in materia di edilizia abitativa agevolata. 4. In deroga alle disposizioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2 e successive modifiche, per famiglia s'intendono i genitori richiedenti, nonche' tutti i parenti e affini conviventi e reciprocamente obbligati a prestare gli alimenti in base alla vigente legislazione, le cui entrate individuali non superino la quota base di minimo vitale. I criteri per il calcolo delle entrate sono determinati dalla giunta provinciale. 5. L'importo del contributo orario di cui al comma 1 viene annualmente aggiornato con deliberazionne della giunta provinciale, sulla base del tasso percentuale d'inflazione registrato sul territorio provinciale nell'anno precedente. L'importo non puo' in ogni caso essere superiore alla tariffa oraria stabilita dall'istituzione. 6. Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciIiare sia un minore portatore di un handicap fisico o psichico attestato da certificazione medica, l'importo orario di cui al comma 1 e' maggiorato del 60 per cento". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 marzo 1999 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1999 Registro n. 1, foglio n. 13