(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 27 aprile 1999)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 598 del 1  marzo
1999.
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 30
dicembre 1997, n. 40, concernente il Regolamento di esecuzione  della
legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e' cosi' sostituito:
  "Art.  6  (Aiuti  economici  alle  famiglie a basso reddito). -  1.
Alle famiglie  utenti  del  servizio  e'  assegnata  una  prestazione
economica  mensile  per  contribuire  alla  copertura delle spese del
servizio di  assistenza  domiciliare  all'infanzia,  per  un  importo
orario  massimo pari a L. 6.000 e per un tetto mensile massimo di 176
ore, se concorrono le seguenti circostanze:
   a) impossibilita' dei genitori di prendersi cura  del  figlio  per
motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti;
   b)   il   servizio   viene   prestato  da  assistente  domiciliare
all'infanzia qualificato/a ed inserito/a in una delle istituzioni  di
cui all'art.  1 della legge.
  2.  La domanda per ottenere il contributo va presentata al servizio
di assistenza economica della comunita' comprensoriale competente per
territorio, allegando copia  del  disciplinare  d'oneri  relativo  al
rapporto  tra  la  famiglia  e l'assistente domiciliare all'infanzia,
sottoscritto dalle parti e redatto al sensi dell'art. 8.
  3.  Dal  contributo  mensile  massimo,  ottenuto  moltiplicando  il
contributo  orario  (C)  di  cui  al  comma  1,  per il tetto massimo
consentito pari a 176 ore mensili, si detrae il 50  per  cento  della
differenza  tra  le  entrate  (E)  e le entrate socialmente rilevanti
(ESR).  Dividendo  per  176  l'importo  cosi'  ottenuto, si ricava il
contributo orario effettivo garantito alla famiglia assistibile  (P),
contributo  che,  moltiplicato  per  il  numero  di  ore  di servizio
effettivamente usufruite, determina il contributo mensile spettante.
  P  (Cx176)-((ESR) x 0,5)e':176
  Per  entrate  socialmente  rilevanti   s'intendono,   in   aggiunta
all'importo  corrispondente  al  150 per cento del fabbisogno base di
mimmo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n.  69  e
successive modifiche, anche le spese accessorie per la casa.
  Per  quest'ultime  s'intendono l'affitto, le spese condominiali e i
ratei del mutuo per la prima casa, fino alla misura massima stabilita
dalla nornativa in materia di edilizia abitativa agevolata.
  4. In deroga alle disposizioni del  decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale 1 febbraio 1991, n. 2 e successive modifiche, per
famiglia s'intendono i genitori richiedenti, nonche' tutti i  parenti
e  affini  conviventi  e  reciprocamente  obbligati  a  prestare  gli
alimenti  in  base  alla  vigente  legislazione,   le   cui   entrate
individuali  non  superino  la quota base di minimo vitale. I criteri
per  il  calcolo  delle  entrate  sono   determinati   dalla   giunta
provinciale.
  5.  L'importo  del  contributo  orario  di  cui  al  comma  1 viene
annualmente aggiornato con deliberazionne della  giunta  provinciale,
sulla   base   del  tasso  percentuale  d'inflazione  registrato  sul
territorio provinciale nell'anno precedente. L'importo  non  puo'  in
ogni   caso   essere   superiore   alla   tariffa   oraria  stabilita
dall'istituzione.
  6. Qualora  il  beneficiario  dell'assistenza  domiciIiare  sia  un
minore  portatore  di  un  handicap  fisico  o  psichico attestato da
certificazione  medica,  l'importo  orario  di  cui  al  comma  1  e'
maggiorato del 60 per cento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osserlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 26 marzo 1999
                              DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1999
Registro n. 1, foglio n. 13