(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 54
                         del 24 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                              RUBRICA 1
                          Servizi Generali
 
                               Art. 1.
 
  1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n.
13 "Norme per l'attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa
popolare  e  per  il  refereredum"  e'  autorizzata  per  l'esercirio
finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.
  2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n.
20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" e' autorizzata
per  l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.
  3.  Per  gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge
regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative  per  l'esercizio
delle funzioni degli organi di direzione politica" e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.
  4. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla legge regionale
28  marzo  1994,  n.  12  "Istituzione  e  funzionamento del comitato
regionale  per  il  servizio  radiotelevisivo"  e'  autorizzata   per
l'esercizio   finanziario   1999  la  spesa  di  L.  50.000.000,  con
allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1999.