(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 54 del 24 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: RUBRICA 1 Servizi Generali Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il refereredum" e' autorizzata per l'esercirio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000. 3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000. 4. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.