(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       52 del 26 aprile 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                             PARTE PRIMA
             DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
                               Art. 1.
                   Finalita' e indirizzi generali
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  la  presente  legge, e con
provvedimenti  ad  essa  collegati e successivi, attua la riforma del
sistema  regionale  e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia
con  i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127  e  dei  decreti  emanati  per la loro attuazione, attenendosi ai
seguenti indirizzi generali:
      a)   la  riqualificazione  e  l'alleggerimento  degli  apparati
burocratici,    sia   attraverso   la   riduzione   delle   strutture
organizzative  dell'amministrazione  regionale  diretta,  indiretta e
strumentale  a  quelle  strettamente  necessarie  all'esercizio delle
funzioni proprie della regione, sia attraverso l'individuazione delle
attivita'  e  dei  servizi  che  possono  essere  svolti  da soggetti
privati,   fermi  restando  i  compiti  di  regolazione  e  controllo
pubblico;
      b)  la semplificazione delle procedure amministrative, anche al
fine    di   facilitare   l'accesso   ai   servizi   della   pubblica
amministrazione  da  parte  dei cittadini, e la riduzione dei vincoli
all'esercizio delle attivita' private;
      c)  l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole
di  concorrenzialita'  nella gestione dei servizi pubblici locali, al
fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
    2.  La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il
principio  della  integrazione  tra  i  diversi  livelli  di  governo
garantendo  le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresi',
il  concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica
e  sociale  alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei
procedimenti di attuazione.
    3. Sono oggetto specifico della presente legge:
      a)   l'adeguamento   dell'ordinamento   e   dell'organizzazione
regionale,  le  necessarie  misure per il riordino della legislazione
regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli
istituzionali del governo locale;
      b)  il  conferimento  di  funzioni  ai  comuni,  alle unioni di
comuni, alle associazioni intercomunali, alle comunita' montane, alla
citta'  metropolitana di Bologna e alle province, nonche' alle camere
di   commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  quali  enti
funzionali.