(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 26 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO Art. 1. Finalita' e indirizzi generali 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali: a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della regione, sia attraverso l'individuazione delle attivita' e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico; b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attivita' private; c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia. 2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresi', il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione. 3. Sono oggetto specifico della presente legge: a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale; b) il conferimento di funzioni ai comuni, alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali, alle comunita' montane, alla citta' metropolitana di Bologna e alle province, nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali.