(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 55 del 28 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni degli Automobile club provinciali, e' abilitato a ricevere, a decorrere dal 1 gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della medesima attivita gia' attribuita ad altri soggetti in forza della normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. 2. La giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi: a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti; b) erogazione di un compenso all'Automobile club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi; c) individuazione dell'Automobile club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attivita' prestate dalle citate delegazioni degli Automobile club provinciali autorizzate alla riscossione; d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento del servizio di riscossione.