(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 55 del 28 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  attuazione  di  quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del
decreto  ministeriale  25  novembre   1998   n.   418,   la   Regione
Emilia-Romagna individua l'Automobile club d'Italia, riconosciuto con
legge  20  marzo  1975, n. 70, ente pubblico non economico preposto a
servizi di pubblico interesse, quale soggetto che,  servendosi  anche
delle  delegazioni  degli Automobile club provinciali, e' abilitato a
ricevere, a decorrere dal 1 gennaio 1999,  i  pagamenti  della  tassa
automobilistica  regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti
residenti  nella  regione  Emilia-Romagna,  ad   integrazione   della
medesima  attivita  gia'  attribuita ad altri soggetti in forza della
normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita  del  servizio
con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
  2.  La giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita
convenzione, i rapporti con l'Automobile club d'Italia, nel  rispetto
dei seguenti principi:
   a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;
   b)   erogazione   di  un  compenso  all'Automobile  club  d'Italia
commisurato al rimborso dei costi effettivi;
   c) individuazione dell'Automobile club d'Italia quale garante  nei
confronti  della  Regione  per  le  attivita'  prestate  dalle citate
delegazioni  degli  Automobile  club  provinciali  autorizzate   alla
riscossione;
   d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento
del servizio di riscossione.