(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 12 maggio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 che prevede, all'art. 7, la concessione ai comuni, comunita' montane, province e loro consorzi di contributi per progetti in materia di cartografia al fine di agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche; Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 che prevede all'art. 1, comma 30, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal succitato art. 7, la concessione di contributi ai comuni per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico; Ravvisata la necessita' di emanare il regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali previsti dall'art. 1, comma 30, della citata legge regionale n. 4/1999; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 9 marzo 1999 ha espresso il parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della pianificazione territoriale; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 753 del 16 marzo 1999; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali, previsti dall'art. l, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4" che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare l'allegato Regolamento come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 marzo 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 20 aprile 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 133 "Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali previsti dall'art. 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.". Art. 1. Specificazione dell'oggetto dell'informatizzazione finanziata 1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, va concesso per agevolare l'acquisizione informatica del piano regolatore generale comunale e delle eventuali varianti. 2. L'erogazione del contributo concesso al comune, prevista dall'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 63/1991, ha luogo a seguito della presentazione di elaborati relativi al P.R.G.C. vigente e alle eventuali varianti vigenti. 3. I progetti devono comprendere lo stradario con la numerazione civica; lo stradario con la numerazione civica dovra' essere quello vigente, certificato dal competente ufficio comunale ed univoco per tutti gli uffici del medesimo comune.