(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 18 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenze dell'Autorita' d'ambito 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), e' sostituita dalla seguente: "b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, anche mediante una pluralita' di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali di organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'; in tal caso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994, vengono individuati i soggetti da salvaguardare sulla base di parametri oggettivi di carattere economico e gestionale che garantiscano la qualita' del servizio ed economie di gestione, tenuti altresi' presenti i criteri di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 1994. E' comunque esclusa la salvaguardia delle gestioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), della legge n. 142 del 1990;".