(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15
                         del 18 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
  la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Competenze dell'Autorita' d'ambito
 
  1.  La  lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17
ottobre 1997, n.  29  (Istituzione  del  servizio  idrico  integrato,
individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in
attuazione  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36), e' sostituita dalla
seguente:
   "b)  l'affidamento  della  gestione del servizio idrico integrato,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n.  36
del 1994, anche mediante  una  pluralita'  di  soggetti  al  fine  di
salvaguardare  le  forme  e  le  capacita'  gestionali  di  organismi
esistenti che  rispondano  a  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita'; in tal caso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36 del
1994,  vengono  individuati i soggetti da salvaguardare sulla base di
parametri  oggettivi  di  carattere  economico   e   gestionale   che
garantiscano la qualita' del servizio ed economie di gestione, tenuti
altresi'  presenti  i criteri di cui all'art. 4, comma 1, della legge
n. 36 del 1994. E' comunque esclusa la  salvaguardia  delle  gestioni
riconducibili  alla  previsione  di cui all'art. 22, comma 3, lettera
a), della legge n.  142 del 1990;".